Suprema Corte di Cassazione
Sezioni Unite Civile
Nella causa
Stati Uniti
contro
Tissino, Rizzardo Negro , Mayer e Giacobini
RGN 9083/2007
Udienza del 02.12.2008
Per Tissino ed al.
L’articolo VIII § 9 dello Statuto delle Truppe NATO ha stabilito senza eccezione che “lo Stato d’invio non può per quanto concerne la giurisdizione civile dei tribunali dello Stato ricevente avvalersi dell’immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ricevente a favore dei membri di una forza armata o di un elemento civile “ .
Riteniamo che il Ministro della difesa Robert Gates nonché il suo Generale Robert Yates il quale dispone direttamente sugli ordigni nucleari sono membri delle truppe americane con il compito di gestire l’uso e la minaccia dell uso delle armi nucleari e pertanto il Tissino, Rizzardo, Negro, Mayer e Giacomini devono essere autorizzati di adire un giudice italiano per stabilire le eventualí conseguenze giuridiche del loro temuto ed asserito danno.
Onorevole Corte, nel secolo passato a dispetto delle regole precise del diritto internazionale già esistenti per la tutela della popolazione civile durante la guerra, l’umanità era costretta di confrontarsi con i massacri di Hiroshima e di Auschwitz e di rendersi conto della sua debolezza e della sua impossibilità di creare norme e convenzioni di auto tutela che siano veramente imperativi.
Di conseguenza in data 10 dicembre 1946 l’assemblea Generale del UNO ha votato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Invero fino ad oggi il rapporto tra norma giuridica e realtà sociale appare spesso piuttosto provvisorio e debole.
L’obiettivo che i ns. assisti intendono perseguire in questa causa è di trovare una soluzione che rispetti la legge e i diritti dell’uomo prima che il conflitto tra Stato ed Individuo o tra potere e diritto internazionale entri in una fase critica di non ritorno. Eppure, la controparte vuole addirittura impedire che si discute pubblicamente nel merito il dilemma di cui sopra in una aula di un tribunale .
Di fronte a questa causa riteniamo che gli avvocati, i giudici e certamente anche il pubblico ministero hanno delle responsabilità individuali e umani e non soltanto delle responsabilità istituzionali. .
Vorrei illustrarvi il pericolo insito in un interpretazione della legge che non rispetta i diritti fondamentali dell´uomo portandovi l´esempio del famoso giurista Carl Schmitt , ex-membro del Consiglio di Stato della Prussia ; non esiste nessuna nefandezza giuridica del Terzo Reich che non è passata sopra la sua scrivania, dall´ abrogazione del principio “nullum poena sine legge” fino all´ espulsione di interi popoli dal sistema giuridico tedesco tramite la ridefinizione ( volksgenosse) del concetto della persona umana nel codice civile e la loro seguente assegnazione alla macchina burocratica dello sterminio industriale.
.Il professore Carl Schmitt accusato di crimine contro l’umanità è stato rilasciato dal carcere di Norimberga dal procuratore generale con l´ amara annotazione che neanche uno dei 5 milioni ebrei e dei 11.000.000 di deportati lavoratori forzati uccisi sarebbe imputabile al Prof Schmitt .
Precisamente 150 anni prima di questo piccolo ma altrettanto importante evento nel quale si era realizzato l’impossibilità di comprendere la dicotomia del diritto come ideologia sociale e contemporaneamente come realtà umana e la sconfitta dinanzi al suo abuso silenzioso il preoccupatissimo Dott. Immanuel Kant alla fine del suo discorso sulla “pace eterna”, mette in rilievo l´incompatibilità tra il diritto internazionale e l’abitudine degli Stati in particolare quelli forti , di abusare del loro potere interpretativo per ingrandire la loro ricchezza e potere “zum vermeyntlich größeren Weltbesten” ( per il presunto bene maggiore del mondo)
Denunciando questa Zweyzüngigkeit , questo parlare con una lingua cosiddetta “ bifida” , Kant scrive :
“Ambedue le cose sono obbligatorie, l’amore per gli uomini e il rispetto per i diritti dell´ Uomo . Mentre il primo obbligo è relativo, il secondo è un obbligo assoluto e coercitivo che non può essere violato” e soltanto questo può garantire il bene pubblico “Pertanto gli obiettivi politici devono essere in armonia con il Diritto.”
Duecento anni piú tardi il 8.7.1996, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia Mohammed BEDJAOUI ha dichiarato “ la guerra atomica e il diritto umanitario appaiano quindi escludersi reciprocamente, L’esistenza dell’una implica automaticamente la non esistenza del secondo” “sarebbe abbastanza avventato porre l’esistenza di uno Stato al di sopra di ogni considerazione, in particolare al di sopra della sopravivenza della stessa umanità” .
I difensori della presente causa non possono e non vogliono discostarsi da queste dichiarazioni ne da quelli del Dott Kant ne da quelli del Dott. Bedjaoui .
L’odierna udienza non cambierà il destino di questa umanità ma sappiamo che nello sviluppo sociale ed umano sono i piccoli sassolini e/o le piccole gocce d’acqua accumulate con altri precedenti e seguenti che possono mettere in moto un movimento di idee che potrebbero restituire finalmente la ragione ad una norma del diritto internazionale che le armi nucleari negano sistematicamente : Articolo III della dichiarazione universale dei diritti dell Uomo. “Ogni Uomo ha il diritto alla vita, alla liberta e alla sicurezza.”

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